Skip to content Skip to footer

Consumi anomali? L’Ordinanza della Cassazione…

Ordinanza della Cassazione: "il Gestore del servizio idrico ha l’obbligo di avvisare l’utente"

Il Codice civile, all’art. 1175, enuncia il principio giuridico della correttezza e della reciproca lealtà di condotta nei rapporti contrattuali, cioè il dovere di comportarsi con onestà.

Esso, sostanzialmente, consiste nello sforzo che ogni contraente deve compiere, senza che questo non comporti un’apprezzabile sacrificio, in modo che l’altro contraente possa adempiere correttamente.

Il dovere di correttezza si fonda sul principio di solidarietà sociale, previsto dall’art. 2 della Carta Costituzionale, che impone, in particolare, ai soggetti dell’obbligazione un dovere reciproco di collaborazione.

Ebbene, la Suprema Corte, tenuto conto del principio di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali, arriva ad affermare che il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna preventiva espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l’obbligo informativo dell’ente somministrante nei confronti dell’utente finale.

Dunque, in virtù di tale pronuncia, il gestore deve consentire all’utente di avere preventiva contezza dell’anomalia nel consumo, in modo da potersi attivare al fine di evitare l’ulteriore aggravio del danno provocato dall’eventuale perdita occulta.

La Corte di Cassazione, sotto altro e diverso profilo, stabilisce, altresì, che la mancata diligenza dell’utente, che non ha, a sua volta, verificato il regolare funzionamento dell’impianto e del contatore e non ha provveduto alla cosiddetta “autolettura”, non esclude, di per sé, la sussistenza dell’inadempimento dell’azienda somministrante al proprio e distinto obbligo di segnalazione dei consumi anomali.

Pertanto, i giudici di legittimità affermano che la società che ha in gestione il servizio idrico integrato deve preventivamente informare l’utente della presenza di consumi anomali, al fine di evitare l’ulteriore aggravio della propria posizione.

Il venir meno dell’obbligo di informazione implica in capo al gestore il dovere di risarcire il danno in favore del proprio utente.

Avv. Francesca Di Chiacchio

Leave a comment

APS: Associazione di promozione sociale
© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]