Acqua

Contro il CAROVITA – BASTA RINCARI 10 giugno ORE 11 DAVATI PREFETTURA di PESCARA

Iniziativa di FEDERCONSUMATORI, ADOC, ADICONSUM ed altre Associazioni di consumatori

VENERDI’ 10 GIUGNO ORE 11,00 MANIFESTAZIONE DAVANTI PREFETTURA DI PESCARA ed in TUTTE LE PREFETTURE DEI CAPOLUOGHI DI REGIONE DI TUTTA ITALIA

 

Lo scorso 6 Aprile abbiamo presentato un documento unitario al Governo affinché venga adottato un pacchetto di misure per contrastare rincari e speculazioni per salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie.

Il 10 Giugno scendiamo in Piazza e manifestiamo online #controilcarovita mostrando le #pentolevuote #bastarincari

Ecco le istanze che chiediamo al Governo:

 

  1. Liberare il prezzo dell’energia (elettricità, gas e carburanti) dalle speculazioni e dalla volatilità dei mercati, introducendo un criterio di calcolo dei prezzi coerente con costi di produzione delle diverse fonti energetiche e con il costo medio di acquisizione delle forniture nazionali complessive e in grado di attivare una gestione dei picchi di mercato, e su tali basi rendere più competitivo il mercato tutelato per elettricità e gas, soprattutto con riguardo alle fasce deboli della popolazione, garantendo nel contempo la concorrenza e il contenimento delle ripercussioni su tutta la clientela.
    2. Non applicare l’IVA sulle accise sui carburanti e contingentarne il carico fiscale alla media europea; sterilizzare l’IVA sulla materia prima fino a un valore massimo uguale al carico delle accise.

Energia e Gas
1.
Avviare una riforma complessiva degli oneri generali di sistema che gravano in bolletta, che comprendono molte voci ormai obsolete o ingiustificate, esentando il loro ammontare dalla base imponibile IVA, che va comunque ridotta strutturalmente al 10% sulla totalità dei consumi di gas.
2. Disporre una sospensione dei distacchi di energia elettrica e gas, ampliando e migliorando gli accordi per la rateizzazione lunga delle bollette, anche tramite la creazione di una specifica garanzia creditizia pubblica, e istituire una procedura speciale presso il Servizio Conciliazione Clienti Energia di Arera.
3. Definire la casistica di morosità incolpevole, allargandola alle difficoltà sopravvenute per i nuclei familiari anche ai fini dell’accesso al bonus sociale, stabilizzare l’innalzamento della soglia Isee a 12 mila euro e aumentare anche il valore del Bonus.
4. Prevedere un Fondo di sostegno per le fasce meno abbienti per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli immobili, anche ai fini dello sviluppo delle energie rinnovabili e del contenimento dei consumi energetici, e per istituire uno specifico intervento di contrasto della povertà energetica.
5. Istituire l’Albo dei venditori autorizzati ad operare nel settore dell’energia, da accreditare in base a requisiti di solidità patrimoniale e garanzie finanziarie, esperienza e competenza industriale, correttezza commerciale, impegno per la sostenibilità.
6. Adottare una politica degli acquisti di gas ed energia coordinata e gestita a livello europeo, per ottenere un approvvigionamento più vantaggioso ed equo per tutti gli Stati membri.
7. Ampliare le misure di supporto e operare una semplificazione amministrativa per favorire la nascita e la gestione delle Comunità energetiche rinnovabili, anche qualificandone alcuni modelli come Enti del terzo settore.
8. Rafforzare decisamente i compiti di sorveglianza e i poteri sanzionatori delle Autorità indipendenti e di Mr. Prezzi, allargandone il campo d’intervento e le funzioni di coordinamento delle istituzioni centrali e periferiche dello Stato preposte al controllo, vigilanza e repressione di abusi e speculazioni, instaurando anche un rapporto diretto con le Associazioni dei consumatori riconosciute.
9. Attivare presso le prefetture dei comitati territoriali di sorveglianza sui prezzi, coinvolgendo i Crcu, per monitorarne l’andamento e contrastare fenomeni speculativi in sinergia con Mr. Prezzi.
10. Consultazione preventiva delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti riconosciute per l’assunzione di provvedimenti in materia di prezzi e politica energetica.

Servizi idrici, prescrizione breve: per tre società abruzzesi -SASI, Ruzzo Reti e CAM- avviati procedimenti istruttori per mancato rispetto delle norme

Servizi idrici, prescrizione breve: per tre società abruzzesi

-SASI, Ruzzo Reti e CAM-

avviati procedimenti istruttori per mancato rispetto delle norme

Dal 1° gennaio 2020 la disciplina della prescrizione biennale (o prescrizione breve), introdotta nel nostro ordinamento dalla legge di Bilancio 2018, si applica anche ai servizi idrici. Da tale data, dunque, i consumatori possono eccepire la prescrizione per importi riferiti a consumi idrici risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della bolletta.

In base alle segnalazioni di consumatori e di associazioni di consumatori e alle informazioni acquisite dagli stessi gestori, è emerso che numerose società attive nei servizi idrici non avrebbero applicato in modo corretto la prescrizione biennale.

I comportamenti segnalati riguardano il rifiuto delle istanze di prescrizione sui crediti presenti in bolletta e anche l’omessa informativa nelle bollette degli stessi crediti prescrivibili. Le Delibere ARERA n. 547 del 2019 e n. 186 del 2020 prevedono infatti che i gestori informino gli utenti della presenza in bolletta di crediti di cui può essere eccepita la prescrizione e inviino un apposito modulo per permettere di esercitare tale facoltà.

Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), il rifiuto delle istanze di prescrizione breve appare idoneo ad indurre indebitamente i consumatori a corrispondere importi, spesso ingenti, relativi a consumi prescritti e in tal modo vanifica gli effetti che la nuova disciplina intende contrastare, ovvero l’emissione tardiva di fatture di conguaglio relative a consumi risalenti ad oltre due anni. L’assenza di un’adeguata informativa sulla prescrizione biennale ostacola l’esercizio dei diritti previsti dai contratti e può indurre i consumatori a pagare importi per i quali, invece, sarebbe stato possibile eccepirne la prescrizione.

L’Autorità per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) ha pertanto avviato cinque procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette nei confronti della società abruzzese S.A.S.I. S.p.A. ed altre ed ha deciso di invitare – tramite moral suasion – i gestori di altre 7 società tra cui Ruzzo Reti S.p.A. di Teramo, C.A.M. -Consorzio Acquedottistico Marsicano- di Avezzano ed altre ad adottare iniziative dirette a rimuovere le omissioni informative rilevate in modo da fornire agli utenti la possibilità di eccepire la prescrizione di tali importi o di chiederne il rimborso qualora siano stati già pagati.

Gli Sportelli FEDERCONSUMATORI https://www.federconsumatoriabruzzo.it/sportelli/ sono a disposizione di tutti gli Utenti per sottoporre a verifica le bollette emesse dai gestori i servizi idrici (in Abruzzo sono sei le società che operano in questo campo) e tutelare i loro diritti.

Consumi anomali? Il Gestore del servizio idrico ha l’obbligo di avvisare l’utente. Ordinanza della Cassazione

Il Codice civile, all’art. 1175, enuncia il principio giuridico della correttezza e della reciproca lealtà di condotta nei rapporti contrattuali, cioè il dovere di comportarsi con onestà.

Esso, sostanzialmente, consiste nello sforzo che ogni contraente deve compiere, senza che questo non comporti un’apprezzabile sacrificio, in modo che l’altro contraente possa adempiere correttamente.

Il dovere di correttezza si fonda sul principio di solidarietà sociale, previsto dall’art. 2 della Carta Costituzionale, che impone, in particolare, ai soggetti dell’obbligazione un dovere reciproco di collaborazione.

Il dispositivo del sopra citato articolo non può che investire anche i rapporti contrattuali intercorrenti tra utenti e società di gestione dei servizi idrici, oggi più che mai alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24904 del 15 settembre 2021.

Alla base del predetto dispositivo vi è la vicenda legata ad una perdita occulta nell’impianto idrico di un utente che aveva determinato rilevanti consumi anomali.

Ebbene, la Suprema Corte, tenuto conto del principio di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali, arriva ad affermare che il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna preventiva espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l’obbligo informativo dell’ente somministrante nei confronti dell’utente finale.

Dunque, in virtù di tale pronuncia, il gestore deve consentire all’utente di avere preventiva contezza dell’anomalia nel consumo, in modo  da potersi attivare al fine di evitare l’ulteriore aggravio del danno provocato dall’eventuale perdita occulta.

La Corte di Cassazione, sotto altro e diverso profilo, stabilisce, altresì, che la mancata diligenza dell’utente, che non ha, a sua volta, verificato il regolare funzionamento dell’impianto e del contatore e non ha provveduto alla cosiddetta “autolettura”, non esclude, di per sé, la sussistenza dell’inadempimento dell’azienda somministrante al proprio e distinto obbligo di segnalazione dei consumi anomali.

Pertanto, i giudici di legittimità affermano che la società che ha in gestione il servizio idrico integrato deve preventivamente informare l’utente della presenza di consumi anomali, al fine di evitare l’ulteriore aggravio della propria posizione. Il venir meno dell’obbligo di informazione implica in capo al gestore il dovere di risarcire il danno in favore del proprio utente.

Avv. Francesca Di Chiacchio

Richiamati integratori alimentari

Il Ministero della Salute ha comunicato il richiamo di un lotto dell’integratore alimentare Lenicol 36 capsule, prodotto dalla Comple.med, per la presenza di ossido di etilene nel prodotto.

Il lotto interessato dal richiamo è il numero 5962 con data di scadenza 1/2023.

A causa della presenza di ossido di etilene in uno degli ingredienti, anche la Coop ha comunicato il ritiro dal commercio di quattro lotti dell’integratore alimentare Fortifit Muscoli e Ossa Mirtilli 7 bustine (147 g – bustine 21 g) prodotto dalla Nutricia.

Nello specifico, i lotti interessati dal richiamo sono il n. MU383, il n. MU384, il n. MU384, il n. MU385D, tutti con data di scadenza 17 Febbraio 2023.

 

Sempre sul sito web del Ministero della Salute è stata pubblicata una nota di richiamo relativa alle confezioni dell’integratore Polase Difesa Inverno da 14 e 28 bustine appartenenti ai lotti DT256, GU238 e GU239, commercializzate dalla GSK Consumer Healthcare s.r.l. e prodotte dalla S.I.I.T. s.r.l. nello stabilimento di via Ariosto a Trezzano sul Naviglio (Milano). Le confezioni coinvolte riportano le date di scadenza aprile 2023 e giugno 2023.

Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale a causa della possibile presenza nell’integratore di ossido di etilene in quantità superiori rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente.

Si raccomanda a coloro i quali abbiano acquistato una o più confezioni appartenenti al lotto coinvolto di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita di riferimento. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al numero verde 800931556 o scrivere all’indirizzo mail it.servizio-consumatori@gsk.com

Bonus acqua potabile: come funziona?

Stanco di acquistare bottiglie e bottigliette di plastica di acqua minerale perché l’acqua che sgorga dal rubinetto di casa non è buona o non ti piace? Hai pensato di acquistare un depuratore d’acqua? Forse non lo sai, ma per tale acquisto puoi usufruire di un bonus. Lo ha stabilito la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) con l’obiettivo di disincentivare il consumo di acqua minerale in bottiglie di plastica.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Che cos’è il bonus acqua potabile

È un bonus che viene riconosciuto per l’acquisto e l’installazione di sistemi di:

  • filtraggio
  • mineralizzazione
  • raffreddamento e addizione di anidride carbonica dell’acqua.

Vediamo quali requisiti occorrono per ottenerlo, secondo il Provvedimento 153000 del 16.06.2021 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

I requisiti

Il bonus può essere richiesto da:

  • persone fisiche, cioè singoli individui e famiglie
  • esercenti attività d’impresa, enti non commerciali, ecc…

Quando acquistare

L’acquisto deve essere effettuato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

Come pagare

Le persone fisiche devono effettuare il pagamento tramite bonifico bancario/postale e altri sistemi di pagamento digitale, non in contanti. Sulle ricevute deve essere riportato il codice fiscale. Per le spese effettuate prima della pubblicazione del Provvedimento, basta inserire il codice fiscale dell’acquirente.

A quanto ammonta l’importo del bonus

Il bonus consiste in un credito d’imposta del 50% sulla spesa sostenuta, con un tetto massimo di:

  • 1.000 euro nel caso di acquisto da parte di persone fisiche
  • 5.000 euro per gli esercenti di attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

A chi comunicare la spesa effettuata

La spesa per l’acquisto va comunicata all’Agenzia delle Entrate tra il 1° e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello dei costi sostenuti, usando il Modulo approvato con lo stesso provvedimento 153000 del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Come usare il bonus

Per le persone fisiche, il bonus può essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, mentre per gli esercenti attività d’impresa può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24.

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Etichette su Pasta Riso e Pomodoro: regolamento nazionale valido fino al 31 dicembre2021

L’obbligo di indicazione dell’origine del grano per la pasta di semola di grano duro, dell’origine del riso e del pomodoro nei prodotti trasformati è stato prorogato quindi fino al 31 dicembre 2021; il provvedimento ha prolungato le disposizioni nazionali in vigore oltre il 1° aprile, data di entrata in applicazione del regolamento Ue 775/2018 sull’origine dei prodotti in etichetta.

L’Italia si conferma all’avanguardia in Europa per quanto riguarda la trasparenza delle informazioni al consumatore in etichetta ma non basta è necessario introdurre a livello europeo l’obbligo di indicare l’origine per tutti gli alimenti.

Pane e pasta

Il decreto pane/pasta prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia devono continuare ad avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

  • Paese di coltivazione del grano;
  •  Paese di molitura.
  • Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE.

Riso

Per quanto riguarda il riso, il provvedimento prevede che sull’etichetta debbano continuare ad essere indicati quelli che sono i paesi di coltivazione, di lavorazione e di confezionamento.

È possibile utilizzare la dicitura: “Origine del riso: Italia” se le tre fasi avvengono nello stesso Paese.

Pomodori e derivati

Per quanto riguarda sughi, salse e derivati del pomodoro che sono stati prodotti in Italia, dovranno continuare ad avere obbligatoriamente indicate sull’etichette le diciture che indicano:

  • Paese di coltivazione
  • Paese di trasformazione.

Se ambedue le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura

“Origine del pomodoro: Italia”

Etichette allegate:

etichette pasta riso pomodoro

Importanza economica del settore agro-alimentare

Nuove etichette a livello europeo

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Etichetta a batteria: l’informazione nutrizionale degli alimenti è divenuta realtà

Educare il consumatore ad una corretta composizione della alimentazione giornaliera, ponendolo in allarme quando cresce il livello di riempimento dei nutrienti all’interno della batteria, informandolo e consentendogli di fare, al contempo, scelte consapevoli rispetto alla dieta che autonomamente segue.
E’ questo l’obiettivo perseguito dal decreto interministeriale 19 novembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 7 dicembre 2020.

Il sistema italiano di etichettatura, rappresentato dalla raffigurazione grafica di una batteria, costituisce una alternativa al sistema semaforico ed ha l’obiettivo di fornire ai consumatori informazioni nutrizionali chiare, semplici, ma allo stesso tempo complete per una corretta composizione della propria alimentazione giornaliera.
Il logo indica il contenuto di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale presente in una singola porzione di alimento. Il contenuto energetico è espresso sia in Joule che in Calorie mentre il contenuto di grassi, grassi saturi, zuccheri e sale sono espressi in grammi. Inoltre, all’interno del simbolo a “batteria” è indicata la percentuale di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale apportati dalla singola porzione rispetto alle quantità giornaliere di assunzione raccomandata.

Il campo di applicazione del logo nutrizionale esclude:
a. gli alimenti confezionati in imballaggi o in recipienti la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm²;
b. i prodotti DOP, IGP e STG di cui al regolamento (UE) n.1151/2012 in ragione del rischio che l’apposizione di ulteriori loghi impedisca al consumatore di riconoscere il marchio di qualità.

Origine obbligatoria per salumi e insaccati: cosa cambia in etichetta

Niente più mortadelle e salami “muti”, probabilmente la fine delle cosce di prosciutto “nazionali” di cui era più che lecito sospettare l’arrivo – magari surgelate – da paesi del nord Europa. È il risultato del decreto sull’indicazione di origine delle carni suine, appena entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Esaurite le scorte delle vecchie produzioni (nel caso dei prodotti confezionati), dovremo trovare indicate in maniera leggibile e sul fronte principale delle etichette le seguenti informazioni:
– Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali);
– Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali);
– Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali).

E questo varrà per le preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina (dunque salumi e insaccati) così come per le carni separate meccanicamente (così comuni in polpette, nuggetts e cotolette panate).

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Ministero salute: allarme consumatori su pigmento per tatuaggi

Allarme consumatori per un pigmento usato per i tatuaggi. Sotto accusa un inchiostro per tatuaggi proveniente dagli Stati Uniti nel quale è stata trovata una concentrazione troppo alta di arsenico. L’allerta è pubblicato sul sito del Ministero della salute e riguarda il pigmento per tatuaggio Eternal INK Brown lotto 17589, della marca Eternal INK, per il quale è stato disposto il divieto di commercializzazione, il ritiro e il richiamo per rischio chimico dovuto a eccesso di arsenico.

Il prodotto, si legge nella notifica, si trova in una boccetta da 30 ml riportante marca, lotto e scadenza 18/07/2020. Le analisi fatte dall’Agenzia Provinciale per l’Ambiente del Friuli Venezia Giulia indicano la presenza di nichel, zinco e arsenico. In particolare, l’arsenico è stato trovato in concentrazione 16 mg /kg, oltre i limiti consentiti dalle norme europee.

È dunque scattato il ritiro dal mercato e il richiamo del prodotto, con l’allarme consumatori pubblicato online sul sito del Ministero della Salute.

Fonte: Help consumatori

In vigore il decreto sull’etichettatura del pane fresco

E’ stato emanato ed è entrato in vigore il 27 dicembre il Decreto ministeriale relativo all’etichettatura e alla vendita del pane fresco. Il testo stabilisce il divieto di definire o etichettare come “pane fresco” il prodotto che abbia subìto un processo di congelamento e/o che contenga additivi conservanti. In questi casi il pane dovrà essere venduto come “conservato” o “a durabilità prolungata” e dovrà essere esposto in scomparti riservati. In quasi tutti i supermercati, nel reparto panetteria, è facile trovare pane parzialmente cotto, congelato e poi infornato nel punto vendita per terminare la cottura: considerando l’elevata diffusione di questa prassi nonché la rilevanza della questione dal punto di vista della sicurezza alimentare (poiché il ricongelamento di prodotti già congelati può essere pericoloso per la salute), l’aggiornamento della normativa è importante per aiutare i consumatori ad individuare chiaramente e senza possibilità di equivoco i prodotti decongelati. Il decreto però non prevede sanzioni per i trasgressori, quindi è auspicabile una rapida implementazione del testo con pene severe per creare un reale deterrente.