aprile 2021

Class action serie Q

Buoni Fruttiferi Postali: al via la CLASS ACTION di FEDERCONSUMATORI

Al via la class action di Federconsumatori per i buoni fruttiferi postali serie Q emessi dopo il 1 luglio 1986 e riscossi entro il 19 maggio 2021. L’associazione di tutela dei Consumatori e Utenti ha infatti deciso di attivarsi per far valere i diritti dei risparmiatori e per permettere loro o ai loro eredi di ottenere il riconoscimento del danno subito.

I possessori dei buoni, alla riscossione agli uffici postali, hanno ricevuto un importo inferiore a quanto dovuto. Federconsumatori ritiene che si tratti di “ingiustizia” che ha “sottratto a migliaia di cittadini somme anchingenti: basti pensare che, per un buono fruttifero serie Q emesso a maggio (dal 1988 al 1995) per il valore iniziale di lire 5.000.000, il maltolto da parte di Poste Italiane Spa e Cassa Depositi e Prestiti Spa ammonta a ben 3.773,49 euro”.

Continua a leggere»
Ruzzo reti

RUZZO RETI: Sospendere le richieste delle somme non dovute perchè prescritte, rimborsare quelle incassate senza rispetto delle disposizioni

La RUZZO Reti non ha rispettato le disposizioni dell’Autorità di settore (ARERA) quanto a comunicazione delle informazioni utili per consentire ai Cittadini/Utenti di fruire/eccepire la prescrizione dei consumi antecedenti il 31 dicembre 2018, e non ha applicato quanto l’Autorità aveva così deliberato:

 

Allegato B – Integrato con Deliberazione 26/05/2020, N. 186/20/R/IDR

Articolo 3 –

Obblighi del gestore in caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni

3.1 Nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il gestore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi, differenziandoli dagli importi relativi a consumi risalenti a meno di due anni.

A tal fine il gestore può, in alternativa:

  1. emettere una fattura contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di due anni oppure
  2. dare separata e chiara evidenza degli importi per consumi risalenti a più di due anni all’interno di una fattura relativa anche a consumi risalenti a meno di due anni.

3.2 Il gestore è tenuto ad integrare la fattura recante gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni con una pagina iniziale aggiuntiva contenente:

  1. a) il seguente avviso testuale: “La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/19). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati[indicare i recapiti].”;
  2. b) l’ammontare degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni;
  3. c) una sezione recante un format che l’utente finale può utilizzare al fine di eccepire la prescrizione;

Continua a leggere»
telemarketing

Telemarketing: sanzione del Garante Privacy a Fastweb per l’utilizzo selvaggio dei dati a scopi commerciali

Ammonta ad oltre 4milioni e 500mila euro la multa emessa dal Garante per la Privacy nei confronti di Fastweb in relazione alle condotte aggressive messe in atto da parte dell’azienda per promuovere i propri prodotti e servizi. È stato riscontrato che il gestore ha illecitamente trattato i dati personali di milioni di utenti, raggiunti da chiamate promozionali indesiderate. Il problema del telemarketing molesto, purtroppo, si dimostra ancora diffuso nel settore delle telecomunicazioni, tanto che la sanzione a Fastweb si aggiunge ai recenti provvedimenti emessi proprio dal Garante nei confronti di Tim, Wind Tre, Iliad Italia e Vodafone per condotte analoghe.

Continua a leggere»
contratto di servizio

Contratto di servizio Regione Trenitalia: TAR da ragione ai Consumatori

una sentenza rivoluzionaria

Gennaio 2015: la Federconsumatori Abruzzo, con l’avallo di tutte le altre associazioni a tutela dei consumatori abruzzesi, presenta una Diffida al Presidente della Regione Abruzzo. La Diffida viene presentata per ricordare al Responsabile dei Trasporti pro-tempore l’obbligo di coinvolgere le associazioni dei consumatori in occasione del rinnovo del Contratto di Servizio tra Regione e Trenitalia.

Quest’obbligo non nasce da un desiderio delle associazioni, ma dalla Legge 244 del 2007 (finanziaria per il 2008); legge fino ad oggi mai applicata.

Il Presidente risponde assicurando di essere consapevole degli obblighi imposti dalla legge 244, ma quando firma il Contratto di Servizio con Trenitalia non coinvolge le associazioni. A quel punto (gennaio 2017) la Federconsumatori è costretta a presentare un ricorso al TAR dell’Aquila, la cui sentenza è stata pubblicata il 26.03.2021.

Continua a leggere»