Etichette su Pasta Riso e Pomodoro: regolamento nazionale valido fino al 31 dicembre2021
L’obbligo di indicazione dell’origine del grano per la pasta di semola di grano duro, dell’origine del riso e del pomodoro nei prodotti trasformati è stato prorogato quindi fino al 31 dicembre 2021; il provvedimento ha prolungato le disposizioni nazionali in vigore oltre il 1° aprile, data di entrata in applicazione del regolamento Ue 775/2018 sull’origine dei prodotti in etichetta.
L’Italia si conferma all’avanguardia in Europa per quanto riguarda la trasparenza delle informazioni al consumatore in etichetta ma non basta è necessario introdurre a livello europeo l’obbligo di indicare l’origine per tutti gli alimenti.
Pane e pasta
Il decreto pane/pasta prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia devono continuare ad avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
- Paese di coltivazione del grano;
- Paese di molitura.
- Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE.
Riso
Per quanto riguarda il riso, il provvedimento prevede che sull’etichetta debbano continuare ad essere indicati quelli che sono i paesi di coltivazione, di lavorazione e di confezionamento.
È possibile utilizzare la dicitura: “Origine del riso: Italia” se le tre fasi avvengono nello stesso Paese.
Pomodori e derivati
Per quanto riguarda sughi, salse e derivati del pomodoro che sono stati prodotti in Italia, dovranno continuare ad avere obbligatoriamente indicate sull’etichette le diciture che indicano:
- Paese di coltivazione
- Paese di trasformazione.
Se ambedue le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura
“Origine del pomodoro: Italia”
Etichette allegate:
Importanza economica del settore agro-alimentare
Nuove etichette a livello europeo