Con una circolare del 6 novembre il Ministero dell’Interno sostiene che il mancato uso è già sanzionabile. Ma l’interpretazione fa discutere
Con una circolare diramata ieri, 6 novembre, il Ministero dell’Interno afferma che l’obbligo di dotarsi dei dispositivi anti-abbandono per i bambini fino a 4 anni entra in vigore oggi, 7 novembre (Circolare n. 300/A/9434/19/109/12/3/4/1)
L’interpretazione ministeriale desta qualche perplessità e potrebbe creare confusione e disagi tra gli automobilisti e gli operatori. Il motivo è legato ad un difetto di coordinamento tra le previsioni della legge 1 ottobre 2018, n. 117, che ha introdotto l’obbligo dei dispostivi, e il relativo decreto di attuazione (Decreto 2 ottobre 2019, n. 122, recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni”).
La legge n. 117/2018 (art. 1, comma 3) stabilisce, infatti, che le modifiche all’art. 172 del Codice della strada sull’obbligo di dotarsi dei dispositivi anti-abbandono “si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019”.
Il termine di 120 giorni è comprensibile; si tratta dei tempi tecnici per consentire alle imprese del settore di produrre e mettere in commercio dispositivi conformi al decreto ministeriale. Ma il decreto in questione, che il Ministero avrebbe dovuto emanare entro dicembre 2018, è stato emanato solo il 2 ottobre 2019, pubblicato il 23 ottobre, ed entra in vigore il 7 novembre.
Fonte: Altalex