Vittoria per Federconsumatori Abruzzo. Vodafone condannata.
Il Giudice riconosce il “danno esistenziale ” e obbliga Vodafone a pagare il risarcimento.
Il Giudice di Pace di Pescara con una sentenza innovativa ha riconosciuto IL DANNO ESISTENZIALE per disservizi provocati da una compagnia telefonica.
In particolare il Giudice ha condannato la Compagnia Telefonica al risarcimento del danno, ex art. 2059 c.c., poichè l’illecito commesso ha inciso “SUI VALORI DELLA PERSONA GARANTITI COSTITUZIONALMENTE, QUALI IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI”.
La Sig.ra A.M., nel lontano 2006 (!), si rivolgeva alla Federconsumatori Abruzzo in quanto veniva contattata da un’operatrice di telemarketing che le richiedeva di registrarsi, al fine di fornirle informazioni relative alla compagnia telefonica “Tele 2”.
A seguito del predetto colloquio telefonico, e senza che l’utente avesse mai sottoscritto alcun contratto né autorizzato anche verbalmente un cambio di gestore, le veniva attivata sulla sua utenza la linea telefonica con l’operatore “Tele2” con pre-selezione automatica, con conseguente distacco dal precedente operatore “Telecom”.
L’attivazione operata dalla compagnia telefonica anzidetta creava alla signora A.M. non pochi disagi quali, l’impossibilità di accedere alla linea ADSL, quella di accedere alla segreteria telefonica, al servizio “chi è”, ai numeri di servizio come il 187 e il 130.
L’operatore, nonostante tale evidente illecito, chiedeva il pagamento delle bollette all’utente che, giustamente, stante l’illecita condotta dell’operatore, non venivano pagate; per queste ragioni veniva disattivata la linea adsl e la Sig.ra A.M. rimaneva senza collegamento a Internet per diversi mesi.
La vicenda è andata avanti per molti anni con ben due tentativi di conciliazione paritetica andati a vuoto per la risibile offerta dell’operatore di solo €. 100,00 per i costi di riallaccio “Telecom”, offerta respinta dalla interessata, e per i disservizi causati a seguito del terremoto de L’Aquila per momentaneo smarrimento della documentazione.
A.M., assistita dal legale della Federconsumatori Abruzzo, adiva pertanto il Giudice di Pace di Pescara che ha riconosciuto l’illegittimità della condotta dell’operatore (divenuto nel frattempo Vodafone in seguito all’acquisizione della Tele2) ed ha condannato Vodafone al pagamento di una somma complessiva €. 1.681,87.
Il Giudice di Pace, riconoscendo l’illegittimità della pratica attuata della Vodafone (ex Tele2) nell’attivazione della linea mai autorizzata, ha censurato la condotta dell’operatore in quanto “ tutte le iniziative messe in atto dall’attrice per risolvere la problematica si sono dimostrate infruttuose a causa del comportamento della convenuta che in tutto questo lasso di tempo, non si è preoccupata nemmeno di rispondere alle missive dell’attrice, pur essendo consapevole delle sue responsabilità” ed ha riconosciuto il principio che tale comportamento delle Compagnie Telefoniche comporta senza dubbio “uno stato di frustrazione e di ingiusto senso di impotenza determinato dalla consapevolezza di non essere in condizione di risolvere autonomamente la problematica e di essere in balia, per un servizio di primaria importanza, della volontà di un soggetto estraneo e non raggiungibile con i normali mezzi di comunicazione”.