Equitalia: cosa c’è da sapere sui propri doveri ma, soprattutto, sui propri diritti
Equitalia è una delle Società preposte per la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti territoriali (ad esempio i Comuni) . Spesso i cittadini si ritrovano a dover affrontare problematiche in cui questa azienda è coinvolta, senza però essere adeguatamente informati sui propri doveri e soprattutto sui propri diritti.
Prima di tutto bisogna sapere che dal 1 gennaio 2016 gli oneri di riscossione sono diminuiti. In caso di pagamento entro i 60 giorni dalla notifica della cartella vi è un aggravio pari al 3% delle somme richieste, mentre per i pagamenti effettuati oltre i 60 giorni l’onere è pari al 6%.
È possibile rateizzare il debito presentando richiesta all’ente. Per i debiti entro i 50 mila euro, il piano ordinario prevede un massimo di 72 rate, mentre, per i debiti superiori ai 50 mila euro bisogna presentare documenti specifici che dimostrino lo stato di difficoltà finanziaria del debitore.
I bollettini RAV per il pagamento del debito vengono allegati alla cartella di riscossione e sono già prestampati, con l’importo da pagare e un codice numerico identificativo. L’importo del bollettino viene ricalcolato direttamente da Equitalia, in caso non venga rispettata la data riportata su di esso.
In base all’attuale normativa (D. Lgs. n. 159/2015) per i nuovi piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la decadenza della rateizzazione si verifica in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive. Tuttavia, se dopo la decadenza saldi l’importo delle rate scadute, hai l’opportunità di richiedere un nuovo piano di dilazione per l’importo residuo e di riprendere i pagamenti a rate.
Quando un debito viene definito “iscritto a ruolo”, significa che il nominativo del contribuente viene inserito nell’elenco dei debitori formato dall’ente creditore, che incarica Equitalia di richiedere le somme dovute al contribuente, attraverso la cartella di pagamento. Ciò non comporta nessuna segnalazione al Crif o alla Centrale rischi.
Se il cittadino non adempie al pagamento della cartella dopo 60 giorni dalla notifica, non ha ottenuto una rateizzazione, la sospensione o l’annullamento del debito, Equitalia attiva le procedure cautelari, fermo amministrativo e ipoteca, o quelle esecutive, pignoramento e vendita all’asta dei beni del contribuente.
Se il debitore non ha redditi o beni intestati, il debito rimane, salvo prescrizione, e passa agli eredi, ad eccezione delle sanzioni amministrative pecuniarie (ad esempio le multe stradali) che sono intrasmissibili agli eredi. In ogni caso Equitalia non può pignorare (ma è possibile un intervento in pignoramenti iniziati da altri creditori) la prima casa, a patto che non sia di lusso, che sia adibita ad uso abitativo e che il debitore vi risieda. La prima casa può essere però ipotecata se il debito è superiore a 20 mila euro. In mancanza di questi requisiti e con un debito superiore a 120 mila euro la casa può essere pignorata.
Altri beni sono considerati impignorabili: gli arredi della camera da letto, sedie e tavolo da pranzo, cucina e animali domestici.
La prescrizione varia a seconda della natura dei crediti da riscuotere. Ad esempio, per le c.d. multe derivanti da violazione al codice della strada, la prescrizione è quinquennale. La prescrizione può essere interrotta, da parte di Equitalia mediante, ad esempio, la notifica della cartella, dell’intimazione di pagamento.